1. L'Autorità costituisce la struttura organizzativa statale delle risorse umane, tecniche, strumentali e strutturali finalizzate alla sicurezza alimentare.
2. Il personale civile già in servizio presso le amministrazioni dello Stato, con compiti esclusivi o prevalenti di valutazione o di controllo del rischio alimentare, è trasferito alle dipendenze dell'Autorità, conservando il trattamento economico in godimento e lo stato giuridico proprio dell'amministrazione di provenienza.
3. Oltre alle proprie strutture organizzative, l'Autorità si avvale, nella forma della dipendenza funzionale, delle professionalità, dei mezzi, delle dotazioni scientifiche e degli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, dei servizi sanitari e veterinari e dei Corpi di polizia specializzati nei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, quali il Corpo forestale dello Stato, i nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei Corpi di polizia locale.
4. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. È sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.