Art. 10.
(Organizzazione dell'Autorità).

      1. L'Autorità costituisce la struttura organizzativa statale delle risorse umane, tecniche, strumentali e strutturali finalizzate alla sicurezza alimentare.
      2. Il personale civile già in servizio presso le amministrazioni dello Stato, con compiti esclusivi o prevalenti di valutazione o di controllo del rischio alimentare, è trasferito alle dipendenze dell'Autorità, conservando il trattamento economico in godimento e lo stato giuridico proprio dell'amministrazione di provenienza.
      3. Oltre alle proprie strutture organizzative, l'Autorità si avvale, nella forma della dipendenza funzionale, delle professionalità, dei mezzi, delle dotazioni scientifiche e degli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, dei servizi sanitari e veterinari e dei Corpi di polizia specializzati nei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, quali il Corpo forestale dello Stato, i nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei Corpi di polizia locale.
      4. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. È sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

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      5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, individua le amministrazioni dello Stato e le relative dotazioni organiche e strumentali da trasferire o da porre sotto il coordinamento dell'Autorità ai sensi della presente legge. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Autorità.